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 Statuto
 
 5/15/2007 12:19:03 PM
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Statuto
 Modified By admin  on 6/10/2007 10:23:17 AM)

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUOLA SUBACQUEA BLU ASSOLUTO”


I sottoscritti Signori:

 

-          Matilde Munaron, *** 

-          Monica Braga, ***

-          Cristina Emireni, ***

 

tutti cittadini italiani

 

c o s t i t u i s c o n o

 

ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile una Associazione denominata 

“Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola Subacquea Blu Assoluto”

con sede in Castelfranco Veneto (TV), Via Larga n. 33/A.

 

L’Associazione, senza alcun fine di lucro, si propone i seguenti scopi:

 

-          di riunire tutti coloro che intendono praticare l’attività subacquea mettendo a loro disposizione gli impianti, le attrezzature e la necessaria assistenza tecnica e sportiva;

-          diffondere, specie tra i giovani, la pratica dell’attività subacquea anche attraverso l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

-          organizzare escursioni in Italia e all’Estero finalizzate alla diffusione e alla pratica dello sport subacqueo;

-          svolgere un’attività di propaganda con qualsiasi mezzo e specialmente con l’organizzazione di manifestazioni sportive;

-          potenziare e migliorare gli impianti dell’Associazione e, all’occorrenza, costruirne dei nuovi.

 

La durata dell’Associazione  è a tempo indeterminato. Essa sarà retta dallo statuto che segue, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

L’associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della federazione nazionale di appartenenza e delle altre federazioni o enti ai quali delibererà d’aderire. Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Per formare il primo fondo patrimoniale i soci fondatori versano nella Cassa dell’Associazione l’importo di Euro 100,00.=(centoeuro/00) ciascuno.

A comporre il primo Consiglio Direttivo dell’Associazione vengono chiamati i Signori: Susanna Munaron quale Presidente, Lucidi Raffaele quale Vice Presidente e Emireni Cristina quale Segretario-Tesorierie. Gli stessi rimarranno in carica per tre esercizi e potranno essere rieletti. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell’affiliazione dell’Associazione in conformità a quanto prevede la legge.

 

STATUTO

 

Denominazione - Sede –  Scopo

 

ARTICOLO 1

E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola Subacquea Blu Assoluto”.

 

ARTICOLO 2

Essa ha sede in Castelfranco Veneto (TV), Via Larga n. 33/A.

 

ARTICOLO 3

L’Associazione  senza alcun fine di lucro, si propone i seguenti scopi:

-          di riunire tutti coloro che intendono praticare l’attività subacquea mettendo a loro disposizione gli impianti, le attrezzature e la necessaria assistenza tecnica e sportiva;

-          diffondere, specie tra i giovani, la pratica dell’attività subacquea anche attraverso l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

-          organizzare escursioni in Italia e all’Estero finalizzate alla diffusione e alla pratica dello sport subacqueo;

-          svolgere un’attività di propaganda con qualsiasi mezzo e specialmente con l’organizzazione di manifestazioni sportive;

-          potenziare e migliorare gli impianti dell’Associazione e, all’occorrenza costruirne dei nuovi.

L’associazione potrà compiere ogni altra attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi suaccennati. Lo scopo di natura ideale dell’Associazione non è in antitesi con il fatto che la stessa può esercitare una attività economica, magari solo occasionalmente, o secondaria rispetto all’attività istituzionale, purchè questa attività sia il mezzo per raggiungere lo scopo.

E’ escluso qualsiasi fine di lucro, per cui in nessun caso si darà luogo, anche in modo indiretto, a distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, agli associati durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Eventuali fondi che residuassero dall’Associazione in caso di scioglimento per qualunque causa, verranno devoluti a vantaggio di associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblicità utilità, salvo che la legge non preveda diversamente.

L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative.

E’ obbligatorio redigere e approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario secondo le disposizione dello Statuto.

La quota e i contributi associativi sono intrasmissibili a eccezione dei trasferimenti a causa morte. La quota e i contributi associativi non sono rivalutabili.

L’Associazione aderisce con tutti i suoi associati ad una delle Federazioni Nazionali riconosciute dal CONI, accettandone incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie,  compresi i provvedimenti disciplinari previsti, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

 

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

 

ARTICOLO 4

Il patrimonio è costituito:

a)    dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

b)    da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c)    da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a)    dalle quote associative;

b)    dai contributi associativi;

c)    dai finanziamenti in conto gestione da parte degli associati;

d)    dagli utili derivanti dalle iniziative dell’Associazione;

e)    da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

I finanziamenti che venissero richiesti agli associati saranno sempre o comunque infruttiferi d’interessi.

 

ARTICOLO 5

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2007. Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e qualora particolari motivi lo richiedano, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data testè citata, il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L’Assemblea potrà determinare la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio da reinvestirsi interamente nel quadro delle finalità dell’Associazione, per la realizzazione dell’intento degli associati.

 

SOCI

 

ARTICOLO 6

L’ammissione all’associazione è subordinata, alla domanda di ammissione che dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo, ed al pagamento della quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

L’elenco dei soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte dei soci.

La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente Statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione di coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmato da un genitore o da chi ne fa le veci.

Nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di ammissione e la sua accettazione da parte del Consiglio Direttivo, è facoltà del Presidente del Consiglio Direttivo, assumendosi le conseguenti responsabilità, autorizzare l’ingresso agli associandi.

L’adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni almeno un mese prima del termine di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La qualità di socio dà diritto, secondo le norme che saranno emanate con apposito regolamento:

1.    ad usufruire dei beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dall’Associazione;

2.    ad ivi approfondire la conoscenza dello Sport Subacqueo;     

3.    a partecipare con diritto di voto alle Assemblee, qualsiasi sia l’ordine del giorno previsto; il diritto di voto è riservato agli aventi la maggiore età; al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione.

 

ARTICOLO 7

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio, la indegnità verrà sancita dall’Assemblea dei soci. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e sono non rivalutabili.

La partecipazione all’associazione non è a carattere temporaneo.

 

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

 

ARTICOLO 8

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri nominati dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Qualora vengano a mancare, per dimissioni,  decesso, o per altri motivi, due o più consiglieri, dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l’Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente.

Il controllo amministrativo e contabile verrà effettuato dal Collegio dei Revisori, qualora lo stesso venisse nominato dall’Assemblea.  Esso dovrà verificare la regolarità della gestione, riferendo i risultati all’Assemblea stessa e rimarrà in carica per la durata di tre anni.

 

ARTICOLO 9

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario-Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio decadono qualora non siano presente a tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal Consiglio che delibera a maggioranza semplice per alzata di mano in base al numero dei presenti.

E’ fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero  nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Non possono ricoprire cariche sociali coloro che hanno riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte degli enti ai quali l’Associazione si è eventualmente affiliata, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Posso ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo e ai revisori, oltre al puro e semplice rimborso delle spese documentate, affrontate in virtù delle cariche ricoperte.

 

ARTICOLO 10

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o  che ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo e all’ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in assenza di questi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

ARTICOLO 11

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Esso può rilasciare procure per uno o più affari, anche institorie.

Il Consiglio dovrà procedere entro il mese di gennaio alla revisione degli elenchi soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissibilità per ciascun socio.

La scelta didattica dell’Associazione sarà esclusivamente a cura degli istruttori.

 

ARTICOLO 12

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio, salvo rettifica da parte di questo alla prima riunione.

 

ASSEMBLEE

 

ARTICOLO 13

I  soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il termine può essere prorogato a 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano.

Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove nell’ambito della Regione in cui ha sede l’Associazione, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione.

 

ARTICOLO 14

L’Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione, nell’albo della Associazione, dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell’art. 20 C.C., ed è valida l’Assemblea totalitaria in mancanza delle citate formalità.

 

ARTICOLO 15

L’Assemblea delibera sul rendiconto economico-finanziario, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto, e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

 

ARTICOLO 16

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione dei rendiconti economico-finanziari e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri.

 

ARTICOLO 17

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell’Assemblea  di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

 

ARTICOLO 18

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 Codice Civile.

 

SCIOGLIMENTO

 

ARTICOLO 19

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le attività sociali che eventualmente rimanessero dopo l’estinzione dei debiti dovranno essere versate  ad altre associazioni con finalità analoghe,  o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Dalle attività sociali sono esclusi gli impianti ed i beni patrimoniali di Soci o di terzi.

    

ARTICOLO 20

L’Associazione si impegna a non apportare modifiche di sorta al proprio Statuto senza richiedere previamente l’esplicita approvazione della Assemblea.       .

In caso di mancata approvazione, l’Associazione sceglierà tra la rinuncia alla variazione del proprio Statuto o la perdita dell’affiliazione con i conseguenti diritti.

 

CONTROVERSIE

 

ARTICOLO 21

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l’Associazione e i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro nominato dal Consiglio Direttivo che giudicherà con lodo anche irrituale.

Letto, confermato e sottoscritto.

 

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